Ammissibilità del reclamo e prova della titolarità dei diritti d’autore sul software
22 Mag 2026
Tribunale di Roma, 26 gennaio 2026
La vicenda nasce da una azione cautelare ante causam per descrizione e inibitoria promossa da una software house americana contro una società italiana che utilizzava il suo programma per elaboratore senza avere acquisito le necessarie licenze. Il Tribunale di Roma aveva concesso entrambe le misure, tuttavia la società resistente aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. sostenendo che la software house non avesse dimostrato di essere titolare dei diritti d’autore sul programma oggetto di causa.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo e, nel definire la controversia, ha fissato alcuni principi di grande importanza nell’ambito della tutela giudiziale del diritto d’autore.
Nello specifico, il Tribunale ha stabilito in primo luogo che il reclamo contro il provvedimento di accoglimento di una descrizione è inammissibile, poiché la descrizione è un procedimento di istruzione preventiva e, ai sensi dell’art. 695 c.p.c., il provvedimento che concede tale misura non è impugnabile.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la presunzione di cui all’art. 8 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore (“L.d.A”), ai sensi del quale “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso”, è applicabile anche in favore di persone giuridiche, sconfessando dunque la tesi di una parte della dottrina, secondo la quale il suddetto art. 8 si applicherebbe soltanto alle persone fisiche.
Infine, è stato stabilito che la titolarità dei diritti d’autore su un software può essere invocata ai sensi dell’art. 12-bis L.d.A. (“il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni”) senza che vi sia alcun onere di indicare il nome del dipendente che ha sviluppato il programma, poiché la ricorrenza delle condizioni per l’applicazione della norma può essere provata per presunzioni.
Nel complesso, la posizione assunta dal Tribunale di Roma risulta comprensibilmente favorevole ai titolari di diritti d’autore. In particolare, l’interpretazione degli artt. 8 e 12-bis L.d.A. accolta dal Tribunale renderà meno gravoso per chi agisce in giudizio fornire la prova della titolarità dei diritti, prova che in caso contrario rischierebbe di vanificare la tutela dei diritti di autore.
A cura di Carmine Di Sanza