Eccezione di parodia al diritto d’autore: l’ultimo capitolo nella saga “Zorro”
05 Giu 2026
Corte d’Appello di Roma, 17 marzo 2026, n. 2195
La Corte di appello di Roma si è pronunciata in una complessa controversia riguardante una società statunitense, titolare dei diritti d’autore sul personaggio di fantasia “Zorro”, nonché dell’omonimo marchio, che ha agito in giudizio contro una società italiana che aveva diffuso una campagna pubblicitaria di un’acqua minerale incentrata su una rappresentazione comica di quel personaggio.
La controversia è giunta dinanzi alla Corte di appello dopo essere stata oggetto di una pronuncia di grande interesse della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 38168/2022), in tema di eccezione di parodia al diritto d’autore.
In particolare, con tale decisione la Cassazione ha confermato l’esistenza dell’eccezione di parodia nel nostro ordinamento, riconducendola all’alveo delle eccezioni “per uso di critica o di discussione” di cui all’art. 70 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (“L.d.A.”). La Cassazione ha altresì chiarito che, per essere ritenuta lecita, non è necessario che una parodia possegga un carattere creativo tale da farne un’opera dell’ingegno autonomamente tutelabile, ma è sufficiente che essa presenti “percettibili differenze” rispetto all’opera parodiata. Secondo la Suprema Corte, la liceità della parodia deve essere di volta in volta determinata effettuando un bilanciamento tra gli interessi di chi realizza la parodia e quelli del titolare dell’opera parodiata. Tuttavia, il fine di lucro che eventualmente caratterizza la parodia (dunque anche ove questa sia realizzata in ambito pubblicitario) non risolve automaticamente tale bilanciamento in favore del titolare dell’opera parodiata; al contrario, la parodia rimane lecita fintantoché essa non si pone in “concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera” (come previsto dall’art. 70 L.d.A.).
La Corte di appello di Roma si è quindi trovata a dover applicare i suddetti principi per stabilire se la rappresentazione umoristica di Zorro, oggetto della campagna pubblicitaria della convenuta, costituisse o meno una parodia lecita ex art. 70 L.d.A. La Corte si è espressa in senso affermativo, ritenendo che non vi fosse violazione dei diritti d’autore sul personaggio Zorro.
La Corte di appello ha infatti sottolineato che il protagonista della campagna pubblicitaria evocava sì la figura di Zorro, ma allo stesso tempo si distingueva da essa per età, carattere e modo di esprimersi (le “percettibili differenze” menzionate dalla Cassazione). La Corte ha inoltre rilevato che, mentre l’attrice si doleva del fatto che la campagna pubblicitaria della convenuta costituiva una forma di “agganciamento” alla notorietà di Zorro, essa non aveva tuttavia dimostrato che tale campagna pubblicitaria si era posta in concorrenza con lo sfruttamento economico dell’opera. Il bilanciamento di interessi è stato quindi risolto in favore della convenuta realizzatrice della parodia.
Va detto, per completezza, che è stata in ogni caso affermata la responsabilità della convenuta per la violazione del marchio “Zorro” di titolarità dell’attrice, poiché si è ritenuto che esso venisse utilizzato nella campagna pubblicitaria della convenuta e che quest’ultima avesse tratto vantaggio dalla sua rinomanza.
A cura di Carmine Di Sanza