Geoblocking, VPN e diritto d’autore: la CGUE chiarisce i confini della comunicazione al pubblico
10 Set 2026
Corte di giustizia dell’Unione Europea, C-788/24, 9 luglio 2026
Con la sentenza del 9 luglio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul delicato equilibrio tra la territorialità del diritto d’autore e la natura globale del web, soffermandosi in particolare sull’efficacia del geoblocking e sulla possibilità di aggirarlo tramite l’utilizzo di una VPN.
La vicenda trae origine dalla pubblicazione online dei manoscritti di Anna Frank. Sebbene nella maggior parte degli Stati membri tali opere siano già cadute in pubblico dominio, nei Paesi Bassi beneficiano ancora di un regime transitorio che le tutela fino al 2037. Per questo motivo, l’Association for Scholarly Edition of the Anna Frank Manuscripts e la Anne Frank Stichting avevano reso accessibili gratuitamente i manoscritti sul proprio sito web, adottando contestualmente un sistema di geoblocking per inibirne la fruizione agli utenti collegati dai Paesi Bassi.
La Anne Frank Fonds, titolare dei diritti sul territorio olandese, contestava l’adeguatezza della misura: essendo il blocco facilmente eludibile con una VPN, sosteneva che la pubblicazione configurasse comunque un’illecita comunicazione al pubblico nei Paesi Bassi. La controversia è giunta così dinanzi alla Corte Suprema olandese, la quale ha sospeso il procedimento per rinviare la questione pregiudiziale alla Corte UE.
I giudici europei hanno innanzitutto evidenziato che la nozione di comunicazione al pubblico presuppone la volontà diretta di rivolgersi a uno specifico bacino di utenti. Nel caso di specie, il gestore del sito aveva chiaramente manifestato l’intento di rendere l’opera accessibile solo dove non fosse più protetta, attuando concretamente tale scelta attraverso barriere tecnologiche territoriali.
Il fulcro della decisione risiede proprio nella valutazione dell’efficacia del geoblocking. La Corte ha chiarito che non si può pretendere che una misura di protezione sia tecnicamente inviolabile. La sua adeguatezza va infatti valutata alla luce del principio di proporzionalità: occorre verificare se la misura sia idonea, nella normalità dei casi, a scoraggiare o impedire gli accessi non autorizzati, tenendo conto del contesto tecnologico, dei costi di implementazione e della eventuale disponibilità di strumenti alternativi.
Di conseguenza, la semplice possibilità di aggirare il blocco tramite VPN non basta a rendere il geoblocking inefficace. La Corte ha inoltre precisato che, laddove un blocco si rivelasse inadeguato, l’eventuale comunicazione al pubblico resterebbe comunque imputabile a chi ha pubblicato l’opera e non al fornitore del servizio VPN.
La pronuncia individua così un punto di equilibrio fondamentale: per rispettare la territorialità del diritto d’autore online, il geoblocking non deve necessariamente essere un muro insuperabile, bensì una misura concretamente idonea e proporzionata a delimitare il pubblico di destinazione.
A cura di Edoardo Episcopo