Giurisdizione del giudice nazionale in relazione a brevetti europei “non-opted-out”
10 Gen 2026
Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, 12 novembre 2025
Con questa recente decisione, il Collegio lagunare ha rilevato la propria incompetenza in relazione ad una domanda di accertamento della contraffazione del brevetto europeo ordinario di cui parte attrice è titolare, sull’assunto che “salva espressa rinuncia alla competenza dell’UPC [c.d. opt-out], le cause per brevetti UE vanno proposte esclusivamente avanti l’UPC”. Secondo la Corte, infatti, alla luce del disposto degli artt. 83 e 32 UPCA, la competenza concorrente tra l’UPC e la corti nazionali non andrebbe interpretata nel senso della “possibilità per il titolare di scegliere, nella singola causa, a quale giudice rivolgersi”. Piuttosto, stante le “incertezze e discrasie” che ciò produrrebbe in danno tanto dei potenziali convenuti che degli attori, nel corso del periodo transitorio, la giurisdizione spetterebbe in via di principio all’UPC, salva rinuncia formale da parte del titolare, nel cui caso apparterrebbe invece al giudice nazionale. Le motivazioni addotte dai giudici, tuttavia non convincono sotto molteplici aspetti.
Limitandosi al solo dato letterale delle norme richiamate dai giudici, l’art. 83 co.1 UPCA recita: “During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action […] may still be brought before national courts or other competent national authorities”. È evidente, pertanto, che il riconoscimento di una competenza esclusiva in capo all’UPC, in mancanza di opt-out e prima dello scadere del periodo transitorio, svuoterebbe completamente di significato la disposizione. L’interazione tra il co. 1 e 3, nonché tra l’art. 83 e l’art. 32 UPCA, così come delineata dal Tribunale di Venezia, non può quindi dirsi corretta. Allo stesso modo, l’art. 71 quater co. 2 del Reg. (UE) n. 1215/2002, come modificato dal Reg. (UE) n. 542/2014 (c.d. “recast”), contempla espressamente la possibilità, nel corso del periodo transitorio di proporre procedimenti dinanzi tanto all’UPC, che “ad un’autorità giurisdizionale appartenente ad uno Stato membro”, imponendo, al verificarsi di tale ipotesi, l’applicazione degli articoli da 29 a 32 del suddetto Regolamento, in tema di litispendenza e connessione tra cause.
In definitiva, è auspicabile un ripensamento da parte dal Tribunale di Venezia, anche alla luce delle (numerose) pronunce in senso opposto sul tema, provenienti anzitutto dall’UPC.
A cura di Giovanni Volpi