I confini tra pubblico dominio e diritto dei marchi: il caso “MICKEY IS FREE”
06 Ago 2026
Commissione di Ricorso dell’EUIPO, 21 maggio 2026
La pronuncia della Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2026 offre un importante chiarimento sul rapporto tra la scadenza del diritto d’autore e la tutela dei marchi d’impresa. La pronuncia conferma infatti il rifiuto della registrazione della domanda di marchio denominativo “MICKEY IS FREE!”, ribadendo la netta autonomia della tutela dei marchi d’impresa rispetto alla scadenza del diritto d’autore.
La controversia nasce nell’agosto 2024, quando il Sig. Karl Erik Dahl depositava la domanda di marchio “MICKEY IS FREE!” per prodotti di abbigliamento appartenenti alla Classe 25. La Disney Enterprises, Inc. proponeva opposizione fondandosi sul proprio marchio figurativo anteriore “Disney MICKEY & CO.”, registrato per la medesima classe merceologica. La Divisione di Opposizione accoglieva il ricorso dell’opponente, ritenendo che il pubblico anglofono dell’Unione Europea potesse percepire “MICKEY IS FREE!” come una variante o un sotto-marchio autorizzato dalla Disney.
Investita dell’impugnazione, la Commissione di Ricorso ha confermato integralmente la decisione di primo grado. In tale sede, il richiedente ha cercato di difendere la registrazione del marchio “MICKEY IS FREE!”, sostenendo che i consumatori avrebbero ricondotto lo slogan al cortometraggio di Mickey Mouse del 1928 intitolato “Steamboat Willie”, ed entrato nel pubblico dominio negli Stati Uniti nel 2024. In merito, la Commissione ha precisato che l’estinzione del copyright sull’opera originaria non incide sulla validità dei marchi d’impresa registrati per i segni “Mickey” o “Mickey Mouse” e per le successive rappresentazioni grafiche del personaggio.
La Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha quindi respinto la difesa del Sig. Dahl sottolineando che l’utente medio non possiede nozioni di diritto della proprietà intellettuale tali da poter collegare le parole “MICKEY IS FREE” al cortometraggio “Steamboat Willie” entrato nel pubblico dominio. Al contrario, leggendo la parola “Mickey”, che gode di un’immensa notorietà e di un immediato aggancio culturale, il pubblico anglofono avrebbe pensato subito al famoso personaggio di fantasia.
Sotto il profilo comparativo, nel caso di specie la Commissione di Ricorso ha riscontrato che a fronte di una somiglianza visiva bassa e fonetica media la somiglianza concettuale risultasse superiore alla media, poiché entrambi i marchi rimandano all’immensa notorietà della medesima figura di fantasia. In tema di rischio di confusione, è stato chiarito che la Disney non è tenuta a provare un modello preesistente di sub-branding legato alla parola “FREE!”: stante la identità dei prodotti coinvolti il consumatore è comunque indotto ad associare la domanda di marchio a una linea promozionale o autorizzata da Disney.
La pronuncia conferma come la scadenza del diritto d’autore su un’opera non si traduca nell’indiscriminata libertà di utilizzo del relativo segno distintivo sul mercato. La tutela garantita dalla disciplina dei marchi rimane un presidio autonomo contro il rischio di confusione e associazione, imponendo agli operatori commerciali un’attenta valutazione prima di impiegare icone celebri entrate nel pubblico dominio.
A cura di Giulia Ravegnani Pandolfo