Il principio di neutralizzazione: il marchio “Gianfranco Ferrè”
26 Giu 2026
Commissione ricorsi UIBM, 17 marzo 2026
La Commissione dei ricorsi UIBM si è recentemente pronunciata sul rilievo della divergenza concettuale nel giudizio di confondibilità tra marchi, offrendo un’interessante applicazione del principio di neutralizzazione.
Nel caso di specie, la società Gianfranco Ferrè S.p.a. DMCC aveva depositato una domanda di registrazione per un marchio nazionale figurativo costituito dal noto patronimico “GIANFRANCO FERRE’ “, articolato su due livelli e con una precisa impostazione grafica. A tale domanda si opponeva una società turca, titolare del marchio anteriore denominativo europeo “FERRE”, registrato per prodotti in larga parte appartenenti alle stesse classi. L’opposizione si fondava sull’art. 12 comma 1 lettera d) c.p.i. e dunque sulla presunta esistenza di un rischio di confusione o di associazione tra i due segni, anche in considerazione dell’identità o elevata affinità dei prodotti e servizi rivendicati.
In prima battuta, l’UIBM aveva accolto parzialmente l’opposizione, attribuendo rilievo decisivo alla coincidenza dell’elemento “FERRE”, ritenuto componente dominante del marchio “GIANFRANCO FERRE’” oggetto di successivo deposito. La Commissione dei ricorsi ha tuttavia annullato tale decisione, escludendo la sussistenza di un rischio di confusione tra i due segni.
La pronuncia ruota intorno all’applicazione del principio di neutralizzazione, secondo cui una marcata divergenza concettuale può neutralizzare eventuali somiglianze visive o fonetiche tra i segni. Pur riconoscendo alcuni elementi di contatto legati alla presenza del termine comune “FERRE”, la Commissione ha ritenuto decisiva la percezione complessiva del marchio GIANFRANCO FERRE’, che richiama immediatamente il noto stilista e viene percepito dal pubblico come riferimento unitario a una persona determinata.
Secondo la commissione proprio questa forte caratterizzazione concettuale distingue il segno oggetto di registrazione dal marchio anteriore “FERRE”, considerato invece privo, di per sé, di un autonomo significato specifico per il pubblico. Tale divergenza è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare le eventuali affinità riscontrabili sugli altri piani di comparazione, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza unionale e, in particolare, con il noto caso Ruiz Picasso.
Interessante anche il passaggio relativo all’individuazione del cuore del segno: la Commissione osserva infatti che non può isolarsi il solo elemento “FERRE”, trascurando il peso distintivo del nome proprio “GIANFRANCO”, che contribuisce in maniera sostanziale alla percezione complessiva del marchio presso il pubblico.
La pronuncia valorizza dunque il principio secondo il quale il consumatore percepisce il marchio come un tutt’uno e conferma come, in presenza di una forte divergenza concettuale, nel caso di specie probabilmente rafforzata dalla rinomanza del patronimico, il rischio di confusione possa essere fortemente attenuato o addirittura escluso, pur in presenza di alcune somiglianze visive e/o fonetiche.
A cura di Edoardo Episcopo