Il Tribunale della CGUE torna sulla notorietà del marchio anteriore: il caso Obelix v Obelix
19 Giu 2026
Tribunale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, T-24/25, 13 maggio 2026
Con sentenza del 13 maggio 2026, il Tribunale della CGUE ha annullato la decisione resa dalla Commissione dei Ricorsi nel procedimento promosso dalla casa editrice Les Editions Albert René – titolare dei diritti della celeberrima serie “Asterix e Obelix” – avverso la società polacca Works 11 di Michal Lubinski, specializzata in armamenti ed equipaggiamento militare.
Con tale pronuncia il Tribunale ha fornito numerose indicazioni utili in tema di prova della notorietà del marchio anteriore ex art. 8 (5) Reg. n. 1001/2017.
Secondo i Giudici, la Commissione dei Ricorsi avrebbe errato nel valutare sia l’effettiva notorietà del marchio anteriore, che il nesso sussistente tra i marchi in questione.
Con riguardo al primo profilo, il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l’apposizione da parte della casa editrice francese del simbolo “®” al lemma “OBELIX” sarebbe stato idoneo ad indurre il pubblico a percepirlo come marchio e non già solo come semplice riferimento al co-protagonista della serie. I Giudici, inoltre, hanno ritenuto il segno “OBELIX” idoneo ad essere percepito singolarmente come marchio, a prescindere dal suo impiego unitamente al segno “ASTERIX”, a fortiori quando contrassegnato dal simbolo “®”.
Con riguardo al secondo profilo, invece, la Commissione dei Ricorsi avrebbe errato nel limitare la propria valutazione a soli due aspetti: la distanza tra i prodotti e i servizi rivendicati dai rispettivi marchi, nonché, di conseguenza, la non sovrapponibilità dei rispettivi pubblici di riferimento. Una simile valutazione, invero, richiede un approccio olistico e impone quindi di considerare, al contempo, più fattori quali: il grado di somiglianza tra i marchi, la natura dei prodotti e servizi, il grado di notorietà del marchio anteriore, il rischio di confusione presso il pubblico, la capacità distintiva intrinseca o acquisita nel tempo del marchio anteriore.
Se si fosse trattato di un marchio italiano, Les Editions Albert René avrebbe potuto invocare innanzi all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la tutela apprestata dall’art. 8.3 c.p.i. a nomi anche di personaggi di fantasia e ciò avrebbe certamente ridotto di molto lo sforzo argomentativo e probatorio richiesto alla titolare del marchio. Trattandosi di un marchio europeo ciò non è stato possibile ma, nonostante le intrinseche difficoltà della tutela quale marchio dei nomi dei personaggi di opere letterarie e audiovisive, tale possibilità sussiste come ben illustrato da questa interessante pronuncia. Purché si riesca a fornire efficacemente prova della notorietà del personaggio e della percezione da parte del pubblico del suo utilizzo in funzione distintiva.
A cura di Giovanni Volpi