La Corte d’Appello dell’UPC nel caso Adobe et al. v Keeex: impossibile fondare la “long arm jurisdiction” dell’UPC sulla base del locus commissi delicti
26 Apr 2026
Tribunale Unificato dei Brevetti, Corte d’Appello, 13 marzo 2026
Sulla scorta della nota pronuncia del 25 febbraio 2025 sul caso BSH Hausgeräte v. Electrolux della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le divisioni locali dell’UPC hanno affermato la propria giurisdizione anche in relazione a controversie aventi ad oggetto la contraffazione di porzioni di brevetti europei efficaci in Stati non facenti parte del sistema UPC (ad es. in Spagna o nel Regno Unito).
La pronuncia della Corte dell’Appello dell’UPC dello scorso 13 marzo fornisce importanti chiarimenti circa i limiti di tale orientamento.
Invero, nel valutare la giurisdizione internazionale del giudice di prime cure – avendo tutti i convenuti sede al di fuori dell’UE o non trattandosi di Paesi aderenti all’UPC – la Corte ha ritenuto erronea la ricostruzione della Divisione Locale di Parigi, secondo la quale le conclusioni della CGUE nel sopracitato caso BSH Hausgeräte v. Electrolux si applicherebbero “a prescindere da che il criterio di giurisdizione prescelto venga fondato sull’art. 4 o sull’art. 7 n. 2 del Reg. (UE) 1215/2012” i quali consentono di fondare la giurisdizione del tribunale adito, rispettivamente, sul domicilio del convenuto e sul luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o possa avvenire. La CoA, infatti, richiamando la giurisprudenza della CGUE sul punto, osserva che la giurisdizione dell’UPC, quando basata sull’art. 7 n. 2, non può che intendersi limitata al territorio dell’UPC. Invero, a norma dell’art. 71 ter n. 3 Reg. (UE) 1215/2012 la giurisdizione dell’UPC in relazione a controversie nella quali la violazione di un brevetto abbia causato danni all’esterno dell’Unione presuppone la giurisdizione della Corte per danni verificatisi, in primis, all’interno dell’Unione. Condizione ulteriore posta dalla norma a tal fine, peraltro, è la presenza all’interno di uno degli Stati Membri di beni appartenenti al convenuto, nonché un “collegamento sufficiente” della controversia con tale Stato Membro.
Alla luce di quanto più sopra esposto, la Corte ha quindi ritenuto insufficienti le allegazioni della convenuta per giustificare la giurisdizione internazionale dell’UPC, mancando nel proprio Statement of claims alcun riferimento alle ragioni a giustificazione sia dell’estensione della giurisdizione della Corte alle porzioni nazionali del brevetto efficaci nei Paesi al di fuori del sistema UPC, sia dei presupposti per l’applicazione dell’art. 71 ter n. 3 Reg. (UE) 1215/2012.
In definitiva, la pronuncia pare ricondurre la long arm jurisdiction dell’UPC entro precisi “limiti di ragionevolezza”, contribuendo così a (ri)definirne con maggiore certezza giuridica l’effettiva portata.
A cura di Giovanni Volpi