La giurisdizione nelle controversie transnazionali in tema di concorrenza sleale
21 Apr 2026
Tribunale di Milano, 6 ottobre 2025
Il Tribunale di Milano è recentemente intervenuto sul tema della giurisdizione applicabile alle controversie transnazionali riguardanti la concorrenza sleale.
Nel caso in esame, la holding italiana di un gruppo multinazionale, titolare dei marchi e degli “asset” di proprietà intellettuale utilizzati dalle società del gruppo, aveva agito nei confronti di suoi due ex dipendenti di nazionalità francese, lamentando che questi ultimi avrebbero posto in essere condotte di concorrenza sleale e domandando il risarcimento danni. Nello specifico, l’attrice sosteneva che gli ex dipendenti si sarebbero appropriati di informazioni riservate e avrebbero sviato la propria clientela, causando l’interruzione dei rapporti commerciali da parte di due importanti clienti, e che ciò avrebbe comportato un danno sia in termini reputazionali che di svilimento del marchio e di perdita dell’avviamento commerciale.
ll Tribunale ha tuttavia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, individuando nel giudice francese il foro competente.
La decisione ruota intorno all’interpretazione dell’art. 7, comma 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 e, in particolare, delle parole “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”. Al riguardo, è noto come la Corte di Giustizia ritenga che detto luogo possa considerarsi, alternativamente, sia quello ove si è concretizzato il c.d. “danno iniziale” (e cioè il danno diretto o il c.d. danno-evento) sia il luogo ove si è realizzata la condotta.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, sia la condotta illecita dedotta che il danno si erano realizzati integralmente nel territorio francese. Sotto questo profilo, il Tribunale ha affermato che il passaggio illecito di clienti aveva riguardato la società francese del gruppo controllato dall’ attrice e che le condotte illecite di sviamento di clientela erano state interamente realizzate dai convenuti nel territorio francese.
La società francese facente parte del gruppo controllata dalla attrice è stata dunque considerata dal Tribunale come il soggetto che aveva subito il danno derivante dalla condotte contestate ai convenuti, mentre le ripercussioni lamentate dalla holding italiana non sono state ritenute idonee a localizzare in Italia il luogo dell’evento dannoso, ciò anche in quanto l’attrice non ha fornito alcuna prova che il presunto discredito della propria immagine e dei propri marchi, causato dalla condotta dei convenuti, avessero inciso e si fossero propagati nel mercato italiano.
A cura di E. Episcopo