Marchi descrittivi di tecniche mediche: il caso “BOPT”
15 Dic 2025
Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, 12 settembre 2025
Nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere per l’avvenuta rimozione dei contenuti contestati, con una recente ordinanza il Tribunale di Venezia ha prima facie accolto l’eccezione di nullità sollevata dalla resistente, confermando che deve ritenersi nullo per difetto di capacità distintiva, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. c) e d) del Regolamento UE n. 1001/2017 (nonché dell’art. 13 c.p.i.), il marchio costituito esclusivamente da un acronimo (nella specie “BOPT” – Biologically Oriented Preparation Technique) che risulti ben noto e stabilmente utilizzato – ancor prima della registrazione – nel settore di riferimento e nella letteratura scientifica per designare una specifica tecnica medica, anziché l’origine imprenditoriale di un prodotto o di un servizio. L’ordinamento, infatti, preclude la costituzione di diritti di privativa su termini divenuti di uso comune o necessari a descrivere procedimenti tecnici, al fine di garantirne la libera utilizzabilità da parte di tutti gli operatori economici, “non potendo certo un imprenditore appropriarsi di una tecnica scientifica registrando un marchio che corrisponda al nome utilizzato per identificarla”.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda l’uso del segno. Il Tribunale ha chiarito che non costituisce contraffazione di marchio, né atto di concorrenza sleale, l’utilizzo da parte di un terzo di un segno corrispondente a un marchio registrato (nella specie, l’acronimo della suddetta tecnica e il nome del suo ideatore) qualora tale uso non abbia funzione distintiva di prodotti o servizi, presupposto essenziale per la violazione, ma persegua finalità esclusivamente descrittive, divulgative o scientifiche, volte a illustrare in brochure o articoli scientifici le caratteristiche della tecnica medica e a menzionarne l’autore all’interno di materiale informativo.
A cura di Maria Vittoria Cardin