Oltre la creatività: La “personalizzazione da catalogo” può essere idonea alla protezione come disegno o modello registrato?
27 Mar 2026
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 18 dicembre 2025
Per ottenere la protezione di “disegno o modello comunitario” ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 è sufficiente personalizzare delle componenti di modelli preesistenti o è necessario dimostrare un apporto creativo? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recente sentenza nella causa C-323/24, ha fatto definitiva chiarezza sul punto.
Il caso riguarda l’azienda Deity Shoes, la quale aveva registrato dei disegni di calzature create personalizzando componenti (colori, fibbie) di modelli preesistenti nei cataloghi dei fornitori secondo elenchi predeterminati. I concorrenti, Mundorama Confort e Stay Design, contestavano la validità di tali modelli registrati, sostenendo che la mera combinazione di elementi preesistenti non rappresentasse un vero “sforzo creativo” meritevole di tutela.
La Corte di Giustizia ha stabilito che non è richiesta alcuna attività creativa da parte dell’autore del design per la protezione dello stesso ai sensi del regolamento succitato. A differenza del diritto d’autore, infatti, per il design contano esclusivamente due requisiti di natura oggettiva: la novità e il carattere individuale.
Pertanto, combinare caratteristiche predeterminate di un catalogo non impedisce il riconoscimento del carattere individuale. L’elemento dirimente è che l’impressione generale prodotta nel cosiddetto “utilizzatore informato” sia diversa da quella suscitata da qualsiasi modello preesistente.
Inoltre, riguardo alle tendenze della moda, i giudici europei hanno escluso che i “trend” del momento costituiscano un limite alla libertà dell’autore, in ragione del quale piccole differenze tra più modelli possano essere sufficienti a generare una diversa impressione generale. Va inoltre escluso che tali tendenze della moda possano influenzare l’utilizzatore informato rendendolo meno attento rispetto a quegli elementi che sono comuni a tale “trend” e ciò in quanto secondo la Corte essi hanno semmai un impatto sulla percezione estetica del consumatore o al limite sul successo del prodotto ma non sull’impressione generale che il disegno o modello produce sull’utilizzatore informato. La decisione sul punto sembra segnare una netta discontinuità rispetto a buona parte della giurisprudenza italiana (si veda es. Tribunale di Milano, 15 maggio 2018 e Trib. Genova, 18 luglio 2006), che in passato aveva considerato le tendenze della moda, l’affollamento del settore e le richieste del mercato come fattori limitanti della libertà creativa del progettista.
A cura di Elena Salmi