La Corte d’Appello dell’UPC si pronuncia per la prima volta in tema di proporzionalità dell’inibitoria nel caso Meril – Edwards
05 Feb 2026
Tribunale Unificato dei Brevetti, Corte d’Appello, 25 novembre 2025
La Corte dell’Appello dell’UPC ha fornito rilevanti precisazioni in ordine al diritto del ricorrente ad un provvedimento di inibitoria e ai limiti che questo sconta in virtù del principio di proporzionalità di cui all’art. 3 co. 2 Dir. (CE) n. 48/2004.
Il diritto del ricorrente ad ottenere un provvedimento di inibitoria dovrebbe escludersi – in via eccezionale – al verificarsi in concreto di “motivi particolari”, espressione mutuata dalla Corte dalla legislazione europea in materia di modelli e di marchi (artt. 89 co. 1 lett. a) Reg. (CE) n. 6/2002 sui modelli e 130 co. 1 Reg. (UE) n. 1001/2017 sui marchi dell’UE).
I suddetti motivi ricorrerebbero, in particolare, quando il provvedimento risulti contrario al disposto di cui all’art. 3 Dir. (CE) n. 48/2004 – il quale contempla, inter alia, il principio di proporzionalità – o a diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento UE. Diversamente, pertanto, dall’interpretazione restrittiva della nozione di “motivi particolari”, seguita dalla CGUE, l’UPC pare propendere per una lettura più generosa.
Tali ragioni hanno condotto i giudici ad affermare la correttezza della scelta della Divisione Locale di Monaco di limitare l’efficacia del provvedimento inibitorio concesso alla ricorrente, dal momento che uno dei prodotti in violazione del diritto azionato rappresentava il solo trattamento disponibile per i pazienti o comunque importava, in ultima istanza, un miglioramento significativo nella loro cura. In definitiva, pur fornendo indicazioni molto stringate su come in concreto stabilire quando un provvedimento inibitorio possa dirsi sproporzionato, la decisione dell’UPC offre un ulteriore contributo in tal senso, attribuendo rilevanza, oltre che agli interessi delle parti direttamente coinvolte, anche a quelli di terzi.
A cura di Giovanni Volpi