Tutela autorale delle opere del disegno industriale: il punto della Corte di Giustizia dopo Cofemel e Brompton
30 Mar 2026
Corte di giustizia dell’Unione Europea,
4 dicembre 2025
Nella sentenza Mio/Konektra del 4 dicembre (cause riunite C-795/23 e C-580/23), emessa in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su alcune questioni di grande interesse riguardanti la tutela autorale delle opere del disegno industriale, proseguendo il filone giurisprudenziale avviato con le sentenze Cofemel del 2019 (causa C-683/17) e Brompton del 2020 (causa C-833/18).
Mio/Konektra è ricchissima di spunti e si sofferma, in particolare, sul rapporto tra il regime del diritto d’autore e quello del diritto sui disegni e modelli, sui criteri da utilizzare per valutare se un oggetto del disegno industriale può ritenersi originale e pertanto costituire un’opera protetta dal diritto d’autore, e sui criteri per valutare se una certa opera costituisce plagio/contraffazione di un’altra.
È di particolare rilevanza la statuizione della Corte secondo cui l’originalità di un oggetto del disegno industriale deve essere valutata “sulla base degli stessi requisiti applicati per valutare quella degli altri tipi di oggetti” (Mio/Konektra, par. 57). Difatti, tale affermazione sembra sancire definitivamente la contrarietà al diritto europeo dell’art. 2, n. 10), della legge n. 633/1941 (la legge italiana sul diritto d’autore, “l.d.a.”), a norma del quale le opere del disegno industriale, per godere di tutela autorale, devono essere munite non soltanto di carattere creativo, ma anche di “valore artistico”.
Non solo. Poco più avanti, nell’indicare quali criteri devono essere valutati per determinare se un’opera è originale, la Corte di giustizia afferma che non può essere attribuita nessuna rilevanza a circostanze successive alla creazione dell’opera stessa, quali “la presentazione di un oggetto in mostre d’arte o musei e il suo riconoscimento da parte degli ambienti specializzati” (Mio/Konektra, par. 81). La Corte, quindi, sconfessa in radice la possibilità di ricorrere al criterio della c.d. “storicizzazione”, che è invece ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza italiana proprio per valutare se un oggetto del disegno industriale è dotato di “valore artistico” (si veda ad esempio Cass. civ. 28 novembre 2023, n. 33100). Viene così ulteriormente messa in discussione la conformità dell’art. 2, n. 10), l.d.a. al diritto europeo.
Rimane tuttavia da vedere se la pronuncia della Corte di giustizia troverà facilmente accoglimento presso i Tribunali italiani, che già dopo la sentenza Cofemel si sono mostrati molto restii ad abbandonare il requisito del valore artistico.
A cura di Carmine Di Sanza