Tutela autoriale del personaggio cinematografico: il caso “Rango”
03 Lug 2026
Cassazione Civile, Sez. I, 1° maggio 2026
La Corte di Cassazione ha recentemente definito una controversia instaurata dalla società Unidis Jolly Film S.r.l., titolare dei diritti d’autore sul celebre film western “Per un pugno di dollari”, contro la casa di produzione cinematografica statunitense Paramount Pictures Corp. La controversa verteva sull’apparizione, in alcune scene del film di animazione “Rango” prodotto dalla Paramount, di un personaggio chiamato lo “Spirito del West”, che a detta di Unidis avrebbe costituito plagio del personaggio “The Man with No Name” che compare in “Per un pugno di dollari”.
Il ricorso per Cassazione era stato promosso da Unidis, che aveva visto rigettate le proprie pretese in entrambi i gradi di merito. Tuttavia, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le ragioni dell’attrice, confermando la valutazione del Tribunale e della Corte di appello di Roma secondo cui il personaggio “The Man with No Name” non gode di tutela autoriale.
A tale proposito, nelle fasi di merito era stato accertato che “The Man with No Name” costituiva una rielaborazione “non evolutiva” di “prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica”, e che non era possibile rinvenire alcuno “scarto semantico tra il personaggio in questione e modelli già delineati e acquisiti alla tradizione artistica”. Inoltre, era stato rilevato che il personaggio era stato interpretato in più pellicole dallo stesso attore, Clint Eastwood, il che rendeva ancora più difficoltoso sostenere l’esistenza di una “riconoscibile connotazione creativa nel personaggio”, che finiva per identificarsi con il suo interprete.
La Cassazione ha quindi richiamato il principio secondo cui un personaggio può essere tutelato come autonoma opera dell’ingegno solo esso è dotato di una “caratterizzazione che rende il personaggio stesso riconoscibile quale creazione tipica” e, sulla base di quanto accertato in sede di merito, ha affermato che tale presupposto non sussiste nel caso di “The Man with No Name”, negando dunque la ricorrenza del plagio lamentato da Unidis.
Vi è poi un ulteriore profilo di interesse della controversia tra Unidis e Paramount. Nello specifico, prima della realizzazione del film “Rango”, Paramount aveva preso contatti con Unidis, comunicando di voler includere nel proprio film il personaggio dello “Spirito del West” e chiedendo la concessione di una licenza per lo sfruttamento di “The Man with No Name” (nessuna licenza era stata tuttavia concessa). Secondo Unidis tale condotta di Paramount avrebbe assunto valore confessorio del fatto che, attraverso il personaggio dello “Spirito del West”, Paramount intendeva effettivamente riprodurre le caratteristiche di “The Man with No Name” e non quelle di Clint Eastwood.
Purtroppo la Cassazione non si è pronunciata su quest’ultimo tema, ritenendo inammissibili i relativi motivi di ricorso proposti da Unidis. Ad avviso di chi scrive, difficilmente l’argomentazione dell’attrice avrebbe consentito di superare il rilievo secondo cui “The Man with No Name” non possiede i requisiti per ottenere la tutela autoriale; tuttavia, sarebbe stato utile conoscere la posizione della Cassazione sul punto.
A cura di Carmine Di Sanza