Tutela del marchio registrato e diritto di preuso locale nel settore della ristorazione
09 Mar 2026
Tribunale di Bologna, 17 dicembre 2025
Il Tribunale di Bologna è recentemente intervenuto in una complessa controversia riguardante l’uso del celebre segno distintivo “da Michele” nel comparto della ristorazione. Il provvedimento presenta diversi profili di interesse specie con riguardo al bilanciamento tra i diritti del titolare del marchio registrato e quelli derivanti dal preuso del segno distintivo in ambito locale.
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la decadenza per non uso del marchio “L’antica Pizzeria “da Michele” maestri pizzaioli dal 1870” degli attori (titolari della celebre omonima pizzeria di Napoli), risalente al 2002, rilevando come non fosse stato dimostrato un utilizzo effettivo del marchio nei cinque anni successivi alla sua registrazione, neppure in una forma modificata che non ne alterasse il carattere distintivo. Sotto tale profilo, va detto che gli attori avevano successivamente depositato altri marchi “da Michele” che erano quelli oggetti di effettivo utilizzo.
Parallelamente, la pronuncia ha dichiarato la nullità del marchio registrato di titolarità dei convenuti (titolari anch’essi di una pizzeria sita a Mestre) per difetto di novità, rispetto ai marchi “da Michele” registrati dagli attori. Il Tribunale ha ritenuto che l’espressione “Da Michele” – collocata in posizione centrale e ben in evidenza – rappresentasse il nucleo individualizzante del segno e possedesse una indubbia capacità distintiva, potendosi così determinare un rischio di confusione per il pubblico anche in ragione della identità e affinità tra i servizi coinvolti.
L’aspetto più interessante della pronuncia riguarda il riconoscimento in capo ai convenuti del diritto di preuso locale sul segno distintivo “Da Michele”, utilizzato da questi ultimi come ditta e come insegna del locale di Mestre già dal 2006, dunque anteriormente alla registrazione dei marchi registrati “da Michele” degli attori. Da tale riconoscimento – conforme al principio di unitarietà dei segni distintivi – ne è derivato un regime di “duopolio” locale atto a consentire la coesistenza, nel solo ambito del Comune di Venezia, del marchio pre-usato dei convenuti e di quelli registrati di titolarità degli attori.
La sentenza ha infine rigettato le domande di contraffazione e concorrenza sleale avanzate dagli attori poiché, ad avviso del Collegio, i convenuti non hanno mai utilizzato i propri segni distintivi al di fuori del Comune di Venezia.
A cura di Edoardo Cesarini