Ultrattività dei provvedimenti cautelari c.d. “anticipatori”: la normativa italiana si conforma al diritto europeo
23 Giu 2026
Decreto-legge 12 giugno 2026 n. 100
Il 23 aprile 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea, con una pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha affermato la contrarietà al diritto europeo della disciplina italiana riguardante i provvedimenti cautelari in materia di proprietà industriale (causa C-132/25). In particolare, la Corte di giustizia ha ritenuto non conforme al diritto europeo l’art. 132, comma 4, del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, “c.p.i.”), che prevedeva che le ordinanze cautelari idonee “ad anticipare gli effetti della sentenza di merito” rimanessero efficaci anche se, dopo la conclusione del procedimento cautelare, non veniva avviato un giudizio di merito. Secondo la Corte di giustizia, tale disciplina era contraria all’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva 2004/48/CE (c.d. “Direttiva Enforcement”), a norma del quale l’efficacia delle misure cautelari deve cessare, su richiesta del convenuto, se il giudizio di merito non viene incardinato entro il relativo termine previsto dalla legge.
Dunque, al fine di adeguare il nostro ordinamento alla decisione della Corte di giustizia, è stato emanato il D.L. n. 100/2026, il cui art. 2, commi 1-2, modifica sia l’art. 132, comma 4, c.p.i., sia l’analoga disposizione in materia di diritto d’autore, l’art. 162-bis, comma 4, della Legge n. 633/1941 (“l.d.a.”).
Nello specifico, a partire dal 12 giugno 2026, se un procedimento cautelare in materia di diritto industriale o diritto d’autore si conclude con l’emissione di provvedimenti “idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito”, ma il giudizio di merito non viene instaurato oppure si estingue, il destinatario dei provvedimenti cautelari, entro un termine perentorio di 30 giorni, può proporre un’istanza allo stesso giudice che ha emesso tali provvedimenti, affinché essi siano dichiarati inefficaci. È interessante notare che tale istanza è uno strumento diverso rispetto al ricorso ex art. 669-novies, comma 2, c.p.c., anch’esso volto a ottenere la declaratoria di inefficacia di provvedimenti cautelari in caso di mancata introduzione del giudizio di merito, ma non soggetto ad alcun termine di decadenza. La scelta di attribuire al soccombente in sede cautelare uno strumento sui generis, soggetto a un termine perentorio, sembrerebbe quindi un tentativo di preservare uno spiraglio di stabilità per le ordinanze anticipatorie.
L’art. 2, comma 3, del D.L. n. 100/2026 introduce, infine, un regime transitorio per le ordinanze cautelari anticipatorie emesse prima del 12 giugno 2026 e mai seguite da un giudizio di merito. In particolare, i destinatari di tali provvedimenti potranno, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, proporre ricorso ex art. 669-novies, comma 2, c.p.c. per ottenere una declaratoria di inefficacia. Tuttavia, nel procedimento così introdotto, la parte che aveva inizialmente ottenuto la pronuncia cautalare in proprio favore potrà chiedere di essere rimessa nel termine per l’introduzione del merito, e in pendenza di tale termine i provvedimenti cautelari rimarranno efficaci.
Quella fin qui descritta è la disciplina attualmente vigente. Resta inteso, tuttavia, che essa potrebbe subire ulteriori modifiche in fase di conversione in legge del D.L. n. 100/2026.
A cura di Carmine Di Sanza