Diritto all’immagine e utilizzazioni libere: il bilanciamento tra finalità lucrativa e culturale.
15 Ott 2026
Cassazione Civile, Sez. I, 3 agosto 2026
Con l’ordinanza del 3 agosto 2026 la Corte di Cassazione civile ha affrontato il complesso rapporto tra il diritto all’immagine di un personaggio storico e la libertà di iniziativa economica e di espressione artistica di chi ne racconta la vita all’interno di una fiction televisiva.
La questione nasce a seguito della realizzazione di una serie televisiva RAI, intitolata “Il Commissario N.”, dedicata alla vita del personaggio storico noto per aver rivoluzionato l’attività investigativa della polizia nel dopoguerra. Uno dei suoi due figli aveva tuttavia contestato l’utilizzo dell’immagine del padre per la realizzazione dell’opera in quanto avvenuto senza il suo consenso.
In primo grado il Tribunale di Roma aveva escluso l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore e tale decisione era stata confermata in grado di appello che, in sostanza, aveva ritenuto che la finalità lucrativa dell’opera escludesse quella culturale.
Come noto, l’art. 96 della legge sul diritto d’autore richiede il consenso della persona ritratta o, in caso di morte, dei suoi eredi; l’art. 97 pone tuttavia specifiche deroghe, tra le quali figurano, ad esempio, la notorietà della persona ritratta e gli scopi didattici o culturali dell’utilizzo, sempre che non ne pregiudichino l’onore o la reputazione. Il consenso costituisce quindi la regola, mentre le ipotesi dell’art. 97 sono eccezioni di stretta interpretazione.
La Cassazione non ha accolto la posizione della Corte d’appello, chiarendo in primo luogo che la finalità lucrativa non esclude automaticamente quella culturale, non essendo tra di loro alternative, e che l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 97 della legge sul diritto d’autore necessita di un delicato bilanciamento, da svolgersi in concreto, tra le due finalità. Ulteriormente, la Corte ha ritenuto che una fiction, pur non coincidendo con un documentario e potendo contenere sia elementi storici sia elementi di fantasia, possa comunque perseguire scopi culturali. Tuttavia, l’applicazione dell’art. 97 presuppone che anche le parti inventate siano sottoposte a verifica, per determinare se siano funzionali alle esigenze di drammatizzazione e di coerenza narrativa e non deformino il personaggio rappresentato.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, che dovrà ora svolgere il sopramenzionato bilanciamento e stabilire se, nel caso concreto, la finalità culturale della fiction in questione prevalga su quella lucrativa e se gli elementi romanzati siano funzionali all’opera e non distorsivi della figura del personaggio.
A cura di Celeste Scarpetti