Il delicato bilanciamento tra libertà d’espressione e diritti del titolare del marchio: il caso Inter IKEA Systems
16 Ott 2026
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C-298/23, 8 settembre 2026
La sentenza offre rilevanti chiarimenti in ordine ai criteri cui il giudice nazionale deve informare la propria valutazione, laddove sia chiamato ad operare un bilanciamento tra la libertà d’espressione e i diritti di proprietà intellettuale.
La pronuncia ha origine nella causa per contraffazione instauratasi tra Inter IKEA Systems – la nota multinazionale svedese – e Vlaams Belang – un partito politico dell’estrema destra belga – sorta a seguito dell’impiego da parte del secondo, nell’ambito della propria campagna elettorale, di marchi e grafiche appartenenti a IKEA, evidentemente senza consenso.
I “giusti motivi” di cui all’art. 9 par. 2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1001/2017 (RMUE) – nonché di cui all’art. 10, par. 2, lett. c) della Dir. (UE) n. 2436/2015 – in presenza dei quali il diritto del titolare a vietare l’uso da parte di terzi del marchio notorio trova il proprio limite, non ricevono infatti ulteriori specificazioni nella normativa europea, limitandosi le fonti sopra richiamate ad affermare la necessità di garantire il pieno rispetto della libertà d’espressione e dei diritti fondamentali.
La Corte, citando numerosi precedenti propri e della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), nell’identificare tali “giusti motivi”, ha quindi attribuito rilievo in particolare: alla coerenza del messaggio trasmesso rispetto al marchio e al suo titolare; al contributo effettivo di tale uso al dibattito pubblico; alle conseguenze di tale uso per il titolare, che mai dovranno risultare per lui sproporzionatamente pregiudizievoli. E ancora: all’intensità, alla portata e alle modalità dell’uso, nonché – soprattutto – all’impressione generata nel pubblico che il titolare del marchio aderisca ai messaggi promossi.
Nell’individuare tali criteri, tuttavia, i giudici nella propria trattazione hanno fatto riferimento ai soli “usi commerciali” del marchio notorio. Solo nella parte conclusiva della sentenza, in tema di usi “non commerciali” (art. 10, par. 6 Dir. (UE) n. 2436/2015), la Corte sottolinea come il bilanciamento tra libertà di espressione e diritti del titolare sia particolarmente delicato. Da cui – pur applicando anche a tali usi i criteri generali – l’esigenza secondo i giudici di accordare una tutela più ampia alla libertà di espressione.
La Corte nota, tuttavia, che né i diritti di proprietà intellettuale né la libertà di espressione hanno carattere assoluto. Il giudice nazionale – laddove, come nel caso in specie, vengano in rilievo messaggi di natura politica – deve quindi ponderare gli interessi contrapposti valutando in particolare se l’uso del segno notorio faccia correre il pericolo al titolare che il pubblico possa percepire un appoggio o un’adesione alla causa politica (specie laddove il titolare vanti invece valori contrapposti o comunque una posizione neutrale), e quanto intensa e pervasiva sia la diffusione del messaggio politico, valutando il reale pregiudizio arrecato alla reputazione e al carattere distintivo del marchio.
Se da un lato, pertanto, deve accogliersi positivamente il tentativo della CGUE di portare maggior chiarezza in relazione alla concreta portata dei “giusti motivi” entro cui l’uso del marchio notorio altrui è consentito, la Corte non pare aver fugato del tutto i dubbi che avevano giustificato il rinvio da parte del giudice nazionale.
Nel caso di specie, nondimeno, i criteri individuati dalla CGUE consentono di concludere che sfruttare la sola forza attrattiva e la notorietà di un segno per conferire massima visibilità a messaggi politici non correlati al titolare difficilmente può giustificare la lesione del marchio, rischiando semmai di arrecare un danno grave e sproporzionato alla reputazione del titolare.
A cura di Giovanni Volpi